Riforma 231: riconosciuto il principio della colpa di organizzazione, Ma l’OdV resta ai margini

La riforma della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 – meglio nota come riforma responsabilità enti 231 – si arricchisce di nuove prospettive con il progetto di revisione elaborato dal tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia. Il testo introduce aggiornamenti rilevanti su onere della prova, struttura del modello organizzativo e impianto sanzionatorio. Tuttavia, come evidenziato da Valerio Silvetti su Il Sole 24 Ore, alcune criticità centrali restano escluse dal dibattito, prima fra tutte quelle legate all’Organismo di Vigilanza (OdV), figura cardine ma ancora poco definita nel sistema 231.

Un nuovo articolo 6 e l’archiviazione della distinzione apicali/sottoposti

La proposta di modifica delinea un nuovo articolo 6 che sostituisce l’attuale formulazione, spostando l’attenzione dal ruolo dei soggetti coinvolti (“apicali” o “sottoposti”) alla colpa di organizzazione dell’ente.

Secondo il nuovo impianto, l’ente risponde quando:

  • non ha adottato o attuato efficacemente un modello organizzativo idoneo;

  • il reato è stato commesso violando il modello, e tale violazione è stata resa possibile da un’attività di controllo omessa o inadeguata.

È un passaggio rilevante, che recepisce in modo esplicito gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 27735/2010), secondo cui la responsabilità dell’ente si fonda su una “colpa di organizzazione” e non sulla mera posizione dei soggetti coinvolti. La riforma responsabilità enti 231 segna quindi un’evoluzione concettuale importante, spostando l’attenzione sull’adeguatezza e l’efficacia del sistema organizzativo messo in atto dall’ente.

I controlli interni al centro del sistema 231

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione della “descrizione dei controlli interni” all’interno del modello organizzativo. Questo passaggio, verosimilmente ispirato dalla dottrina, valorizza ulteriormente la funzione dei controlli come strumento per prevenire, integrare e coordinare i vari presidi interni, anche volontari (come le certificazioni).

Il grande assente: un intervento organico ODV

Nonostante l’evoluzione del quadro normativo, il progetto non affronta in modo compiuto il tema della regolamentazione dell’Organismo di Vigilanza, lasciando sul tavolo dubbi operativi e interpretativi che da anni richiedono chiarezza.

Sarebbe stato utile – e auspicato da molti operatori – introdurre:

  • indicazioni sulle condizioni per la nomina dell’OdV in forma collegiale o monocratica;

  • requisiti di professionalità e indipendenza dei membri;

  • rapporti formali con altri organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato controllo gestione);

  • gestione di incompatibilità e conflitti di interesse;

  • una chiara disciplina in merito alla responsabilità dei componenti dell’OdV, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che li investono di un potenziale “onere impeditivo”.

Stop a doppie cariche

Il testo esclude esplicitamente la possibilità che collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo di gestione svolgano anche il ruolo di OdV. Allo stesso modo, negli enti di piccole dimensioni, questa funzione non potrà essere assunta dall’organo dirigente. Un segnale chiaro, ma che non risolve il vuoto normativo sulla struttura, autonomia e operatività dell’OdV stesso.

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L’articolo:

riforma responsabilità enti 231

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