Costituzione di parte civile nei processi 231: Le ambiguità del progetto di riforma

Il recente approfondimento pubblicato su Il Sole 24 Ore da Antonio Iorio e Valerio Silvetti riporta l’attenzione su un aspetto ancora critico del sistema delineato dal D.lgs. 231/2001: le posizioni che un ente può assumere nei procedimenti penali per responsabilità da reato.

La bozza di riforma della disciplina non affronta esplicitamente una questione giuridica ancora oggi controversa: è possibile che l’ente si costituisca parte civile? Oppure che venga citato come responsabile civile o che sia parte danneggiata in un procedimento 231?

Il nodo giuridico: tra giurisprudenza e silenzi normativi

Come evidenziato nell’articolo, la giurisprudenza è intervenuta sul tema in modo non sempre uniforme. Alcuni precedenti, come i processi Cpl Concordia, Mose e Mps, hanno ammesso la costituzione di parte civile dell’ente nei confronti degli imputati persone fisiche. In altri casi, invece, la possibilità è stata esclusa, sulla base del principio secondo cui il reato nei processi 231 è solo un elemento della responsabilità organizzativa e non un fatto autonomamente lesivo.

Questo porta a un vuoto di tutela: l’assenza di un reato “in capo” all’ente escluderebbe la sua legittimazione a costituirsi parte civile, così come quella dei danneggiati nei suoi confronti. Né il Codice penale né il progetto di riforma forniscono una risposta chiara.

Tre scenari possibili

Nel dettaglio, si possono delineare tre ipotesi:

  • Costituzione di parte civile contro l’ente imputato;
  • Citazione dell’ente come responsabile civile;
  • Costituzione dell’ente come parte civile nei confronti delle persone fisiche imputate per il reato presupposto.

Ciascuna di queste configurazioni presenta criticità giuridiche e procedurali. Anche il tentativo di fare ricorso in via analogica all’art. 2043 c.c. o agli articoli 185 c.p. e 74 c.p.p. si scontra con il principio di legalità e con l’assenza, nel D.lgs. 231/2001, di riferimenti alla parte civile.

Un intervento necessario

Alla luce delle incertezze interpretative, la questione meriterebbe un intervento chiarificatore nel contesto del riordino del sistema 231, anche per evitare prassi difformi e garantire certezza del diritto.

È auspicabile che la riforma fornisca indicazioni esplicite sulle possibilità di costituzione di parte civile, sia in favore che contro l’ente, e sulla corretta qualificazione processuale dell’ente stesso nei procedimenti penali per responsabilità da reato.

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L’articolo:

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