Whistleblowing Modello 231: un binomio imprescindibile per la compliance aziendale
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, le organizzazioni italiane dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono implementare un sistema di Whistleblowing Modello 231 efficace e conforme.
Cos’è il whistleblowing e chi può segnalare
Il sistema permetterà di inviare delle segnalazioni riguardanti determinati comportamenti con la garanzia della riservatezza circa la propria identità personale.
A segnalare potranno essere gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, nonché chiunque sia in relazione di interessi con l’organizzazione, inclusi ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti.
Le misure di protezione si applicano, oltre al segnalante, anche:
-
ai facilitatori;
-
alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
-
ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
-
agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Secondo le ultime linee guida ANAC, il canale da preferire per l’invio delle segnalazioni è rappresentato da una piattaforma informatica, ritenuta maggiormente affidabile rispetto alla trasmissione a mezzo mail e/o PEC. Tale raccomandazione risulta particolarmente rilevante nell’ottica di un’efficace applicazione del Whistleblowing Modello 231.
Gli atti o fatti oggetto di segnalazioni possono riguardare i seguenti aspetti:
-
violazioni del Codice Etico;
-
violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di ogni sua parte);
-
violazioni delle procedure adottate dall’organizzazione (es. trattamento dei dati, salute e sicurezza sul lavoro, rapporti con la P.A., ecc.), in quanto rilevanti per il Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
-
condotte illecite rispetto alla normativa in vigore, con particolare riguardo ai reati presupposto richiamati dagli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001.
Viceversa, le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, non saranno trattate secondo le disposizioni della procedura di Whistleblowing.
Requisiti della segnalazione
La segnalazione deve:
-
contenere una precisa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e delle persone coinvolte (potenziali responsabili e possibili testimoni);
-
essere, possibilmente, integrata allegando eventuale documentazione a supporto del fatto contestato;
-
riportare le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione (ove non si tratti di segnalazione anonima);
-
indicare, se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
-
fornire, se conosciute, le generalità o altri elementi identificativi dei soggetti coinvolti;
-
indicare eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti;
-
menzionare eventuali documenti a supporto della segnalazione (allegandoli ove possibile);
-
contenere ogni altra informazione utile a verificare la sussistenza dei fatti.
Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il gestore può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato o di persona, qualora richiesto. La valutazione dell’integrazione sarà effettuata nel rispetto dell’interesse superiore alla tutela dell’integrità dell’ente, secondo i principi del Whistleblowing.
Tuttavia, questa possibilità non esonera il segnalante dall’onere di una descrizione chiara e documentata del fatto illecito. Le segnalazioni anonime, se ben circostanziate e verificabili, potranno comunque essere approfondite.
La BLS Compliance ha maturato specifica competenza nella materia del Whistleblowing ed è in grado di supportare ogni tipo di organizzazione nelle attività di adeguamento, formazione e consulenza specializzata.
Conclusioni
In BLS Compliance siamo esperti nel comprendere i contesti operativi e nel disegnare modelli 231 su misura, capaci di integrare efficacemente i principi del Whistleblowing. Scrivici pure senza impegno a info@bls.srl per scoprire i nostri servizi.
BLS Compliance supporta micro e piccole imprese
Se la tua organizzazione rientra tra le micro e piccole imprese, BLS ha sviluppato una piattaforma per rendere il Modello 231 maggiormente accessibile, con costi contenuti e una procedura snella ed efficace, anche per l’adozione di un sistema di Whistleblowing Modello 231.
Per ulteriori dettagli, visita la nostra pagina del servizio Consulenza e Audit 231. BLS Compliance è al tuo fianco in ogni fase del percorso di adeguamento al Whistleblowing e alla normativa 231/2001.